Preambolo
È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione denominata “Associazione Italiana di Medicina dell’Assicurazione Vita, Malattia e Danni alla Persona (AIMAV)”. L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.
Art.1) Sede
L’Associazione ha sede legale in Roma. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto. La durata dell’Associazione è indeterminata ma l’assemblea potrà disporre lo scioglimento dell’Associazione con le modalità previste dall’art. 14 del presente Statuto.
Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
– lo studio dei problemi di medicina direttamente o indirettamente connessi con i rami assicurativi di interesse sanitario;
– lo studio dei problemi di medicina preventiva ai fini assicurativi;
– lo studio dell’età biologica e dell’influenza delle manifestazioni morbose sulla durata della vita;
– lo studio dei problemi attinenti agli accertamenti sanitari nelle assicurazioni;
– lo studio di ogni altro problema medico, giuridico, attuariale o comunque d’interesse assicurativo;
– promozione e sostenimento di iniziative che interessano la medicina assicurativa e le sue varie espressioni;
– concedere il patrocinio a convegni e ad altre iniziative culturali qualificate;
– organizzare convegni e seminari nazionali ed internazionali;
– provvedere alla pubblicazione di studi inerenti gli scopi statutari ed istituire premi scientifici;
– promuovere e coordinare gruppi di ricerca in campo assicurativo
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione può istituire al proprio interno Sezioni Specifiche eventualmente dotate di un proprio regolamento interno. Tra le attività connesse e coerenti con il perseguimento dell’oggetto sociale l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
– interloquire con gli Enti Pubblici e privati;
– operare con ogni mezzo legittimo per informare, coinvolgere e mobilitare l’opinione pubblica;
– realizzare una propria testata giornalistica per la promozione e diffusione di ogni forma di comunicazione inerente all’oggetto sociale;
– curare e/o organizzare esposizioni, convegni, dibattiti, manifestazioni di carattere artistico, culturale, sociale, ludico-ricreativo, promuovendo e gestendo concorsi, bandi informali, corsi, laboratori e workshop;
– promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, progetti e proposte, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche;
– svolgere corsi di formazione e informazione
Può inoltre, in via secondaria e strumentale, partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio,.
l’Associazione potrà inoltre: a) gestire, affittare, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; c) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e bancarie ritenute utili o necessarie dagli organi associativi per il miglior perseguimento delle finalità sociali; d) dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari; e) stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri Enti, Associazioni, Organizzazioni, Istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all’Estero; f) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.
L’Associazione può infine:
– raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo;
– organizzare attività occasionali di raccolta fondi, da sviluppare mediante eventi ed iniziative culturali e ricreative finalizzate a far conoscere, promuovere e diffondere l’attività dell’Associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione;
– attivare una rete di collaborazioni e stipulare convenzioni con enti pubblici o privati operanti nello stesso settore o in settori funzionali al raggiungimento degli scopi sociali e/o per offrire servizi convenzionati agli associati nei campi di azioni previsti nell’oggetto sociale;
– assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento nel rispetto della normativa vigente.
L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui sopra. Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà avvalersi di conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all’Associazione.
Art. 3) Soci
Può divenire socio qualsiasi cittadino o ente, italiano o straniero, che sia stato ammesso a farne parte secondo le norme del presente statuto e del/i regolamento/i sociale/i.
Sono Soci coloro che abbiano chiesto – mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto e alle norme regolamentari – di far parte dell’Associazione e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 30 (trenta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.
La qualifica di socio si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale. I membri del Consiglio Direttivo, che siano anche soci, sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale per la durata del loro mandato.
Art. 4) Esclusione e perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde:
– per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
– per dimissioni da esercitare mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo;
– per esclusione dichiarata all’unanimità dal Consiglio Direttivo (escluso il voto dell’eventuale socio interessato), previo accertamento da parte del Consiglio Direttivo stesso di comportamenti che si pongano in grave contrasto con gli scopi e lo spirito dell’Associazione. In particolare, potrà essere escluso il socio che: non abbia adempiuto o abbia adempiuto con negligenza agli obblighi imposti dal presente statuto o dal regolamento; abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa; sia stato interdetto o inabilitato; mantenga una condotta contraria alla legge od all’ordine pubblico; eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell’Associazione.
I soci morosi, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all’Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo. La quota o contributo associativo è infatti intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 5) Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l’Organo di Controllo, ove costituito.
Tutte le cariche associative menzionate nel presente Statuto vengono prestate a titolo gratuito. È fatto salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento dell’incarico, previa approvazione del Segretario Generale, sentito il Consiglio Direttivo.
Art. 6) Assemblea
L’organo supremo dell’Associazione è l’assemblea generale degli associati.
L’assemblea generale degli associati si distingue in ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno al termine dell’evento formativo, alla chiusura dell’esercizio associativo con le seguenti competenze:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
– approvazione del bilancio di esercizio;
– deliberazione sulla responsabilità degli organi sociali;
– deliberazione sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– approvazione dei regolamenti;
– deliberazione in merito allo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– deliberazione sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
– deliberazione sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto
L’assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo quando, a parere di quest’ultimo, sia necessario ovvero quando la proposta di convocazione venga fatta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. L’assemblea rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli associati assenti o dissenzienti. Le deliberazioni dovranno restare depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.
Art. 7) Funzionamento dell’Assemblea
La convocazione dell’assemblea deve essere fatta a cura del Presidente mediante e-mail o altro mezzo idoneo inviati a ciascun socio ed a tutti i membri del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima della data fissata. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
La partecipazione all’assemblea potrà effettuarsi anche tramite video conferenza o altri mezzi informatici idonei a garantire la partecipazione a distanza degli associati purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
L’assemblea, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria, in prima convocazione, si intende validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’assemblea ordinaria e straordinaria, convocata in seconda convocazione si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei partecipanti all’assemblea stessa.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nell’anno solare. Ciascun associato esprime un solo voto. I soci persone giuridiche partecipano all’assemblea con un proprio rappresentante munito di apposita delega scritta senza particolari requisiti di forma. Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta, conferibile solo ad altri associati. Nessun associato può avere più di due deleghe.
Il voto si esercita in modo palese.
Art. 8) Consiglio Direttivo
Organo di amministrazione e gestione dell’Associazione è il Consiglio Direttivo che è composto da un numero minimo di 5 e un numero massimo di 20 membri.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’attività lavorativa; professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali; indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’Associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario. Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività: verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere scelti anche fra i non soci purché si tratti di persone dotate di requisiti di chiara professionalità nelle materie di studio attinenti gli scopi dell’Associazione.
Salva diversa determinazione assunta in sede di nomina, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un triennio, salvo revoca, rinuncia od altra causa di cessazione.
Art. 9) Compiti e funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, scegliendoli anche tra i non associati. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e decide sull’ammissione e sulla esclusione degli associati. Al Consiglio direttivo è demandata la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente Statuto, che dovranno essere approvate dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
Art. 10) Presidente e Segretario Generale
Il Presidente cura l’attività dell’Associazione nell’ambito delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. A lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione ma può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
Il Segretario Generale provvede all’esecuzione delle deliberazioni. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Ha diritto alla firma di atti di ordinaria amministrazione e, per delega del Consiglio Direttivo, degli atti di straordinaria amministrazione; può svolgere le funzioni di Tesoriere. Al Segretario Generale spettano le attribuzioni del Presidente e, ove presente, del Vice Presidente, in caso di assenza od impedimento contemporaneo di entrambi, con obbligo di tempestiva rendicontazione del proprio operato al Consiglio Direttivo.
Art. 11) Organo di Controllo
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Art. 12) Finanziamento e patrimonio dell’Associazione
L’Associazione finanzia le proprie attività mediante:
– le quote associative annuali;
– i contributi degli associati;
– le elargizioni degli associati e di qualunque persona fisica o giuridica o di Enti di qualsiasi tipo;
– lasciti e donazioni in genere o eventuali altre entrate straordinarie.
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Il Patrimonio così formato costituisce il Fondo di Gestione.
Qualora richiesto dalla legge o per richiedere la personalità giuridica, il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea per approvazione la costituzione di un Fondo di Dotazione per costituire un patrimonio minimo dell’Associazione. Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.
Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. È fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da eventuali attività commerciali accessorie od altre forme di autofinanziamento, al conseguimento degli scopi istituzionali.
Art. 13) Esercizio associativo
L’esercizio associativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione sia nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, che dopo l’approvazione dello stesso, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla sua consultazione.
Art. 14) Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno quattro quinti dei soci. Parimenti, la richiesta dell’assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno quattro quinti dei soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15) Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge.